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Sez. L, Sentenza n. 5165 del 05/10/1979 (Rv. 401784 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - FUNZIONE - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA OD ESTENSIVA DELL'ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401784-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - FUNZIONE - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA OD ESTENSIVA DELL'ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - DIVIETO.*

L'art 429 terzo comma cod proc civ, il quale prevede che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per effetto della svalutazione monetaria, mira a conseguire un riequilibrio economico nell'ambito del rapporto di lavoro, nonche a porre una remora a possibili manovre dilatorie del datore di lavoro, per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie nei confronti dei dipendenti, e non e applicabile alla diversa ipotesi dei crediti previdenziali ed assistenziali, tenuto conto che il richiamo alle norme delle cause di lavoro, contenuto nell'art 442 cod proc civ per le controversie in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, concerne le sole Disposizioni processuali, e che una interpretazione analogica od estensiva del medesimo art 429 terzo comma cod proc civ, con applicazione nei rapporti con gli istituti di previdenza ed assistenza, trova ostacolo nel carattere eccezionale della norma stessa, nonche nella natura pubblicistica di tali ultimi rapporti, ove non sono configurabili, in relazione agli eventuali ritardi nello adempimento di detti enti, le esigenze ed i pericoli indicati. (Conf 5279/78, mass n 395051; (Conf 4749/78, mass n 394441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)