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Sez. L, Sentenza n. 5279 del 15/11/1978 (Rv. 395051 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395051-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - APPLICABILITA AI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art 429 cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal suo credito per svalutazione monetaria, si applica, per la sua formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro, e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. Infatti l'art 442 dello stesso codice, che richiama le norme sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali, quali l'art 429 citato, attributivo di un diritto soggettivo. Inoltre l'art 429 non e applicabile ai crediti previdenziali ne in via analogica, stante la sua natura eccezionale, ne in via estensiva, stante la sua ratio di riequilibrio economico e di remora alle manovre dilatorie, relativa ai rapporti creditori privatistici di lavoro, e non pertinente ai diversi crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali. (Conf 4749/78, mass n 394441; (Conf 875/78, mass n 390211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)