Sez. L, Sentenza n. 2067 del 09/04/1981 (Rv. 412784 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - FUNZIONE - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA O ESTENSIVA DELL'ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - FUNZIONE - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA O ESTENSIVA DELL'ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - DIVIETO.*
L'art 429, terzo comma, cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito a causa della svalutazione monetaria, si applica, per la sua formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro e non anche a quelli per prestazioni previdenziali. Infatti, l'art 442 cod proc civ, che richiama le norme sul rito del lavoro nei processi relativi a controversie previdenziali ed assistenziali, concerne solo le norme processuali e non anche quelle di diritto sostanziale, quale e appunto la disposizione dell'art 429, che ha introdotto in favore del lavoratore un diritto soggettivo. Tale norma (la cui legittimita e stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza 29 dicembre 1977 n 162) non e poi applicabile ai crediti previdenziali ne in via d'interpretazione analogica, stante l'eccezionalità della sua natura, né in via d'interpretazione estensiva, giacché la sua ratio-riequilibrio economico tra datori di lavoro e dipendenti e remora alle manovre dilatorie dei primi per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nei confronti dei secondi - e del tutto estranea ai crediti nascenti da prestazioni previdenziali ed assistenziali, che hanno di mira, invece, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori sotto l'aspetto materiale e sociale e per la cui rivalutazione il legislatore ha dettato criteri (art 19 legge n 153 del 1969 e artt 9 e 10 legge n 160 del 1975) del tutto particolari. (Conf 4961/80, mass n 408839; (Conf 5165/79, mass n 401784; (Conf 4165/79, mass n 400674; (Conf 5858/78, mass n 395686; (Conf 5279/78, mass n 395051; (Conf 4749/78, mass n 394441; (Conf 3884/78, mass n 393479; (Conf 875/78, mass n 390211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)