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Sez. L, Sentenza n. 6043 del 09/11/1988 (Rv. 460460 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EX LEGGE N. 1115 DEL 1968 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI FORMALE DOMANDA E PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI LICENZIAMENTO COMPILATO DAL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO OD OMISSIONE DI QUEST'ULTIMO E CONSEGUENTE PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE NELLA MISURA PARI ALLA PERDITA DELL'INDENNITÀ SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460460-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EX LEGGE N. 1115 DEL 1968 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DI FORMALE DOMANDA E PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI LICENZIAMENTO COMPILATO DAL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO OD OMISSIONE DI QUEST'ULTIMO E CONSEGUENTE PERDITA DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE NELLA MISURA PARI ALLA PERDITA DELL'INDENNITÀ SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla disciplina della disoccupazione speciale, prevista dalla legge n. 1115 del 1968 in favore dei dipendenti di imprese industriali, con esclusione di quelle edili, che siano stati licenziati per cessazione di attività aziendale di stabilimento o di reparto o per riduzione di personale, l'assicurato, per conseguire l'indennità giornaliera di disoccupazione deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale, proponendo formale domanda all'ente assicuratore e presentando - tra i vari documenti probatori - il certificato di licenziamento compilato dal datore di lavoro con l'indicazione della motivazione; ove però il datore di lavoro rifiuti od ometta di consegnare al lavoratore tale certificazione e da ciò consegua per quest'ultimo la perdita della prestazione previdenziale, deve egli considerarsi inadempiente con conseguente Obbligo del risarcimento del danno nella misura pari alla perdita dell'indennità speciale di disoccupazione solo se, trattandosi di impresa industriale, risulti che il licenziamento sia non solo motivato da una delle suddette circostanze di fatto, ma altresì che le stesse siano in logica connessione con la specificata situazione di congiuntura economica dell'azienda. (V 2069/88, mass n 457945; (V 6846/88, mass n 455043).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)