Sez. L, Sentenza n. 2069 del 26/02/1988 (Rv. 457945 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - DIRITTO DEI LAVORATORI LICENZIATI PER CESSAZIONE TOTALE DI ATTIVITÀ DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, PER QUALUNQUE CAUSA INTERVENUTA - ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PORTATA - LICENZIAMENTO A SEGUITO DI FALLIMENTO E CREDITO CONTRIBUTIVO DELL'INPS A CARICO DEL FALLIMENTO MEDESIMO - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - DIRITTO DEI LAVORATORI LICENZIATI PER CESSAZIONE TOTALE DI ATTIVITÀ DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, PER QUALUNQUE CAUSA INTERVENUTA - ART. 25 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - PORTATA - LICENZIAMENTO A SEGUITO DI FALLIMENTO E CREDITO CONTRIBUTIVO DELL'INPS A CARICO DEL FALLIMENTO MEDESIMO - EFFETTI.*
Con riguardo al trattamento speciale di disoccupazione, previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, l'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, in forza del quale il diritto al detto trattamento va riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione totale di attività da parte delle imprese industriali, per qualunque causa la stessa sia intervenuta, integra una norma di interpretazione autentica, che impone, con effetto retroattivo dall'entrata in vigore della legge del 1968, l'Obbligo dell'INPS di corrispondere il trattamento medesimo pure in favore dei lavoratori licenziati a seguito di fallimento e, correlativamente, il diritto dell'istituto di far valere a carico del fallimento il credito contributivo di cui all'art. 9 della citata legge n. 1115 del 1968, senza però che l'inosservanza del termine di legge per il pagamento di tali contributi - pagamento che deve seguire i tempi ed i modi della procedura concorsuale - possa comportare a carico del fallimento anche l'applicazione delle sanzioni civili, atteso che il rispetto del principio della par condicio creditorum non consente un pagamento anticipato di tale debito rispetto al soddisfacimento degli altri crediti ammessi al passivo se non in forza delle priorità e delle cause di prelazione espressamente stabilite dalla legge. (V 719/86, mass n 444278; (V 5406/83, mass n 430324).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 33, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 33, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)