Sez. 2, Sentenza n. 2925 del 14/12/1966 (Rv. 323250 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - COLLEGAMENTO CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - EFFETTI - CESSAZIONE DI QUESTA PER RISCATTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRIMA DELLA NOMINA NEI RUOLI ORGANICI - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VOLONTARIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - COLLEGAMENTO CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - EFFETTI - CESSAZIONE DI QUESTA PER RISCATTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRIMA DELLA NOMINA NEI RUOLI ORGANICI - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE VOLONTARIA.*
La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 9 d.l. 7 aprile 1948, n. 262 produce il mutamento del rapporto previdenziale, facendo cessare il legale fondamento dell'Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita e la vecchiaia in precedenza fruita dal dipendente non di ruolo ed a questa sostituendo retroattivamente il trattamento di quiescenza degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello stato. E, poiche l'Assicurazione volontaria e la continuazione di quella obbligatoria, che ne costituisce l'indispensabile ed imprescindibile presupposto, col venir meno dell'Assicurazione obbligatoria diviene inconfigurabile la continuazione volontaria della Forma previdenziale presso l'INPS e cessa l'efficacia della prosecuzione volontaria della contribuzione, autorizzata prima dell'Esercizio del diritto di riscatto. Cio importa che e anche impossibile isolare il periodo coperto da Assicurazione volontaria per procedere alla liquidazione di una pensione in base ai soli contributi versati in relazione ad esso. Conforme alla sent. N. 1661-1966, massima n. 323250.*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1948 num. 267 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)