Sez. 3, Sentenza n. 5709 del 03/05/1982 Ud. (dep. 08/06/1982) Rv. 154145 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO - IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - PROPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO - IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE.*
L'eccezione di inammissibilità della Costituzione della parte civile è consentita soltanto nel giudizio di primo grado a norma degli artt. 99 e 100 cod. proc. pen.. negli ulteriori gradi la Costituzione stessa è immanente una volta ammessa, e può soltanto essere discusso il diritto al risarcimento del danno. (Conf mass n 145197).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)