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Sez. 3, Sentenza n. 7954 del 21/06/1982 Ud. (dep. 16/09/1982) Rv. 155061 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - EFFETTI SULLA DECISIONE DEL GIUDICE IN ORDINE AL DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155061-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - EFFETTI SULLA DECISIONE DEL GIUDICE IN ORDINE AL DANNO - ESCLUSIONE.*

La non impugnabilità del provvedimento ammissivo della Costituzione di parte civile, non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte ad ottenere o meno le restituzioni od il risarcimento del danno. (Conf mass n 154145).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)