Sez. 3, Sentenza n. 7954 del 21/06/1982 Ud. (dep. 16/09/1982) Rv. 155061 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - EFFETTI SULLA DECISIONE DEL GIUDICE IN ORDINE AL DANNO - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - EFFETTI - IMMANENZA - EFFETTI SULLA DECISIONE DEL GIUDICE IN ORDINE AL DANNO - ESCLUSIONE.*
La non impugnabilità del provvedimento ammissivo della Costituzione di parte civile, non pregiudica la decisione del giudice penale sul diritto della parte ad ottenere o meno le restituzioni od il risarcimento del danno. (Conf mass n 154145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)