diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5642 del 27/02/1980 Ud. (dep. 06/05/1980) Rv. 145197 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - OPPOSIZIONE - DANNI - PARTE CIVILE GIA AMMESSA - PROVA SUCCESSIVA DELLA INSUSSISTENZA DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145197-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - OPPOSIZIONE - DANNI - PARTE CIVILE GIA AMMESSA - PROVA SUCCESSIVA DELLA INSUSSISTENZA DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*

Quando la parte civile sia stata ammessa l'imputato conserva il diritto di impugnare la sentenza in ordine all'affermata sussistenza del danno ed alla sua risarcibilita, ma non gli e consentito, essendo decaduto dal relativo potere, di porre in discussione l'ammissibilita della Costituzione, nemmeno quando sostenga che dopo l'ammissione sia emersa la prova dell'insussistenza del danno, evenienza, quest'ultima, da cui non deriva alcun potere di opposizione tardiva, ma, come si deduce dall'art 100, comma secondo, cod proc pen, la decisione del giudice di escludere il risarcimento nonostante l'avvenuta ammissione della parte civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)