Sez. L, Sentenza n. 8651 del 12/04/2010 (Rv. 613570 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria di favore prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 - Crediti accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che in una controversia relativa alle sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma otto e segg., della legge n. 388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)