diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19334 del 17/12/2003 (Rv. 569004 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria di favore prevista dall'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 - Crediti accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569004-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma otto e segg., della legge n.388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell'art 16 comma 18 ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)