Sez. L, Sentenza n. 2112 del 03/02/2016 (Rv. 638701 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria di favore prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 - Crediti accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che in una controversia relativa alle sanzioni civili e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116 della l. n. 388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività e il riferimento del comma 18 dello stesso articolo ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude la deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo d'immediato pagamento delle predette sanzioni, limitandosi la norma a prevedere un meccanismo di conguaglio per la la differenza tra il dovuto e il calcolato ai sensi dei commi precedenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)