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Sez. 5, Sentenza n. 3274 del 02/03/2012 (Rv. 622007 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE | Diritti doganali - Regime di perfezionamento attivo - Esimente della buona fede di cui all'art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Natura di esenzione - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario.
Stato
decisa il 2012-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622007-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE

L'applicabilità tanto del regime di perfezionamento attivo di cui agli artt. 114, 115 e 117 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quanto dell'esimente della buona fede di cui all'art. 220, secondo comma, lett. b) del medesimo Regolamento, non integrano una situazione di sgravio dei diritti doganali, che, nei casi previsti dagli artt. 905-909 del Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, è soggetta a scelte e determinazioni di carattere politico, la cui cognizione esula dalle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, bensì una situazione di esenzione, come tale tutelabile davanti al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 115, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 117, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)