diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15297 del 10/06/2008 (Rv. 603523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'operatore ex art. 220, comma secondo, lett. b) del regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti per l'applicabilità - Onere per l'operatore di dimostrare la propria buona fede - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603523-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, secondo comma, lett. b), del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede che deve essere dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla norma perchè resti impedito il recupero daziario, ed in particolare: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione in parola per un'operazione di cosiddetto perfezionamento attivo, ai sensi dell'art. 114 del cod. dog. com., avente ad oggetto la trasformazione di "olio extra vergine di oliva" quando invece era stato utilizzato dall'operatore, a titolo di compensazione, "olio di oliva vergine lampante", pur se tale difformità non era emersa dalle prime indagini a campione eseguite dagli uffici doganali, ma solo a seguito del riesame dei dati effettuato, dopo che la riesportazione era già avvenuta).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)