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Sez. 4, Sentenza n. 28135 del 13/06/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 236898 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure - Computo - Pluralità di ordinanze - Contestazione cosiddetta a catena - Prima ordinanza emessa in procedimento definito con condanna irrevocabile - Retrodatazione del computo dei termini di custodia relativi alla misura disposta con l'ordinanza successiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236898-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di cosiddetta contestazione a catena, l'applicazione della norma di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., presuppone che per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. (Nella fattispecie il ricorrente assumeva che nell'ambito del primo procedimento, relativo a cessione di stupefacenti, e per il quale era stata emessa una originaria misura custodiale, era intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)