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Sez. 2, Sentenza n. 347 del 03/02/1973 (Rv. 362280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della concessione della pensione di invalidita ex art 10 del DL n 636 del 1939, va tenuto conto anche degli aggravamenti che, per effetto di una naturale evoluzione delle infermita denunciate e accertate nella fase amministrativa, si siano verificati durante il procedimento giudiziario. Pertanto, il giudice deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza di tali aggravamenti sulla capacita di guadagno dell'assicurato, anche per stabilire da quale data abbia eventualmente acquistato carattere di permanenza la riduzione della capacita stessa nei limiti che la legge stabilisce ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidita. (V 707/72, mass n 356820; 463/71, mass n 350076; (V 354/71, mass n 349905).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)