Sez. 2, Sentenza n. 463 del 22/02/1971 (Rv. 350076 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE SVILUPPO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INCIDENZA DELL'INVALIDITA - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - PER NATURALE SVILUPPO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INCIDENZA DELL'INVALIDITA - NECESSITA.*
Ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita a suo tempo denunziate, ove si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione delle infermita stesse, tale da costituire il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, derivi alla capacita di guadagno. (V 3197'69, mass n 343191' 806'69, mass n 339135' 531'69(mass n 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)