Sez. 2, Sentenza n. 354 del 10/02/1971 (Rv. 349905 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - DOPO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - DOPO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Nella fase giudiziaria puo tenersi conto, ai fini della concessione della pensione di invalidita, degli aggravamenti verificatisi per effetto di una evoluzione delle infermita denunciate ed accertate nella fase amministrativa, la quale, secondo i canoni della scienza sanitaria, costituisca, per il possibile carattere evolutivo di dette infermita, un naturale, anche se non necessario, sviluppo di processi patologici gia in atto, virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato nella fase amministrativa. Puo e deve, pertanto, procedersi alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che dalle infermita stesse deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui viene compiuto l'accertamento giudiziario. Nel caso in cui il grado dell'invalidita e della correlativa capacita di guadagno, nella misura richiesta dalla legge, si verifichi o venga accertato solo nelle more del procedimento giudiziario limitatamente alle ipotesi considerate, la pensione deve farsi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)