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Sez. L, Sentenza n. 1640 del 22/01/2009 (Rv. 606904 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Prestazioni saltuarie o di breve durata ovvero non esclusive - Iscrizione all'ENPALS - Obbligo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606904-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex d.lgs. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, destinata ad un pubblico, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece, come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)