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Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 29/10/1968 (Rv. 336863 - 01)

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - CREDITORI IPOTECARI O MUNITI DI PRIVILEGIO SPECIALE - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI - SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E L'ESPROPRIAZIONE DEI BENI - INCAPIENZA DEL CREDITORE PRIVILEGIATO.*
Stato
decisa il 1968-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336863-01

FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - CREDITORI IPOTECARI O MUNITI DI PRIVILEGIO SPECIALE - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI - SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E L'ESPROPRIAZIONE DEI BENI - INCAPIENZA DEL CREDITORE PRIVILEGIATO.*

Nella procedura fallimentare, nel caso in cui vi siano creditori ipotecari o muniti di privilegio speciale, la somma ricavata dalla vendita dei beni immobili deve essere distribuita tra detti creditori separatamente dalle altre attivita. Sul prezzo ricavato dalla vendita deve prelevarsi soltanto l'importo delle spese sostenute per l'amministrazione e l'esproprio di detti beni, nonche il compenso eventualmente attribuito dal giudice delegato al curatore per l'opera da costui effettivamente svolta per l'amministrazione e l'esproprio dei beni stessi. Il creditore privilegiato deve, tuttavia, concorrere egli pure nelle spese della intera procedura fallimentare, in proporzione dell'utilita conseguita, qualora, non essendo riuscito a soddisfarsi per intero sul ricavato degli immobili venduti, concorra con i creditori chirografari per il residuo ancora dovutogli, nelle ripartizioni del resto dell'attivo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)