Sez. 1, Sentenza n. 394 del 27/01/1978 (Rv. 389693 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI IPOTECARI - POSPOSIZIONE DEI CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE - LIMITI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO IN TEMA DI VENDITA DI BENI OGGETTO DI PRIVILEGIO SPECIALE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI IPOTECARI - POSPOSIZIONE DEI CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE - LIMITI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO IN TEMA DI VENDITA DI BENI OGGETTO DI PRIVILEGIO SPECIALE.*
La distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili, di cui all'art 109 legge fallimentare, e il soddisfacimento, nell'ambito di essa, dei creditori ipotecari, costituiscono operazioni le quali, ancorche inserite in un piu ampio progetto di riparto, sono autonome rispetto alla ripartizione delle altre attivita, con la conseguenza che anche i creditori ammessi con prededuzione (nella specie: per crediti e spese sorti durante e a causa della precedente amministrazione controllata) debbono essere posposti a quelli ipotecari, a meno che la causa dei crediti prededucibili non si ricolleghi ad attivita direttamente e specificamente incrementative dei beni ipotecati. Gli stessi principi debbono trovare applicazione riguardo alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni oggetto di privilegio speciale, salve le deroghe derivanti dalle modificazioni introdotte in materia di privilegi dalla legge 29 luglio 1975, n 426. (Conf 4474/77, mass n 38808; (Conf 3015/71, mass n 354303; (Conf 3609/68, mass n 336863).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)