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Sez. 3, Sentenza n. 16683 del 26/11/2002 (Rv. 558731 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI | Formalità di liquidazione del credito - Ritardo colpevole - Responsabilità ex art.1218 e 1224 cod. civ. - Sussistenza - Deroga fondata sull'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica - Insussistenza - Conseguenze - Condanna della P. A. alla corresponsione degli interessi moratori - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558731-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI

In tema di responsabilità della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione di un credito vantato dal privato, la deroga al principio di cui all'art. 1218 cod. civ. - dettato in tema di inesatto o tardivo adempimento della prestazione, con conseguente obbligo alla corresponsione degli interessi moratori -, né quella al principio di cui al successivo art. 1224, primo comma, stesso codice - che identifica il "dies a quo" della decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in mora -, con la conseguenza che, ricorrendone i presupposti, la P.A., in quanto colposamente inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti materialmente emesso il relativo titolo di spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)