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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021 (Rv. 661437 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI | Procedure contabili di liquidazione - Ritardo colpevole - Responsabilità ex artt. 1218 e 1224 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661437-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI

In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c., sicchè l'Amministrazione in quanto colposamente inadempiente ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inidonea ad incidere sull'imputabilità del ritardo).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 09/10/2002 num. 231 art. 3, DPR 09/10/2002 num. 231 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)