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Sez. 1, Sentenza n. 9555 del 12/09/1991 (Rv. 473825 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - Acconti | Interessi ex art. 35 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - Esigibilità - Ragione - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto - Danno ulteriore per il ritardo nel pagamento di detti interessi - Liquidazione ex art. 1224 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473825-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - Acconti

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dall'art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 riguardano unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e non escludono il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei detti interessi, che può, pertanto, essere liquidato ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)