Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 09/07/1997 (Rv. 505850 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Capitolato generale ex d.P.R. n. 1063 del 1962 - Interessi in caso di mora nel pagamento del corrispettivo - Secondo i tassi bancari - Portata esaustiva - Limiti - Mora anche nel pagamento degli interessi - Disciplina ex art. 1224, secondo comma cod. civ. - Applicabilita - Onere della prova relativo - Oggetto.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI
In tema d'appalto di opere pubbliche, l'art. 35 terzo comma del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ove accorda gli interessi secondo i tassi bancari per il ritardato pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, ingloba in detti interessi l'intero pregiudizio da "mora debendi" solo con riferimento a detto corrispettivo, e, pertanto, quando si verifichi la mora del committente anche per il debito inerente agli interessi, non deroga all'art. 1224 secondo comma cod. civ., sulla risarcibilità del danno maggiore, sempre che il creditore ottemperi all'onere di dedurre e dimostrare un nocumento ulteriore (non desumibile in via presuntiva soltanto dalla sua qualità d'imprenditore, già scontata da detta norma con l'attribuzione degli interessi sul capitale bancario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)