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Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 27/06/1984 (Rv. 435747 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435747-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

L'art. 2051 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. (nella specie, una gru mobile, messa dal comune a disposizione degli operatori commerciali che frequentavano il mattatoio municipale, aveva provocato danni mentre veniva azionata da uno di detti operatori. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente negata, da parte dei giudici del merito, l'invocabilità dell'indicata presunzione di responsabilità a carico del comune). (V 908/83, mass n 425667; (V 520/80, mass n 403906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)