Sez. 3, Sentenza n. 908 del 02/02/1983 (Rv. 425667 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - ESTREMI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - ESTREMI.*
Per la sussistenza della responsabilità (presunta iuris tantum) a carico del custode, a norma dell'art. 2051 cod. civ., è richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa in custodia in sè, o perché questa sia suscettibile di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi. (V 520/80, mass n 403906; (V 5394/79, mass n 401981; (Conf 1444/79, mass n 397773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)