Sez. 2, Sentenza n. 3553 del 25/03/1995 (Rv. 491406 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Riferibilità ai danni cagionati dall'intrinseco dinamismo della cosa - Danni arrecati dal conduttore nell'esecuzione di lavori nell'immobile detenuto - Responsabilità del locatore - Sussistenza - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La responsabilità presunta del custode, prevista dall'art. 2051 cod. civ., si applica solo ai danni cagionati dall'intrinseco dinamismo della cosa e non a quelli derivanti dall'azione dell'uomo. Tale responsabilità non può essere invocata, quindi, contro il locatore per i danni arrecati dal conduttore nell'esecuzione di lavori di adattamento dell'immobile da lui detenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)