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Sez. 2, Sentenza n. 3553 del 25/03/1995 (Rv. 491406 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Riferibilità ai danni cagionati dall'intrinseco dinamismo della cosa - Danni arrecati dal conduttore nell'esecuzione di lavori nell'immobile detenuto - Responsabilità del locatore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491406-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La responsabilità presunta del custode, prevista dall'art. 2051 cod. civ., si applica solo ai danni cagionati dall'intrinseco dinamismo della cosa e non a quelli derivanti dall'azione dell'uomo. Tale responsabilità non può essere invocata, quindi, contro il locatore per i danni arrecati dal conduttore nell'esecuzione di lavori di adattamento dell'immobile da lui detenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)