Sez. 3, Sentenza n. 3800 del 22/06/1982 (Rv. 421759 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - MOTIVAZIONE - PARTE INTEGRANTE DEL DISPOSITIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DECLARATORIA DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTENUTE NELLA MOTIVAZIONE E DELLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE CONTENUTA NEL DISPOSITIVO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE - MOTIVAZIONE - PARTE INTEGRANTE DEL DISPOSITIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DECLARATORIA DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTENUTE NELLA MOTIVAZIONE E DELLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE CONTENUTA NEL DISPOSITIVO.*
La portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuati tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali, se risultano intese a dare atto, in modo autoritativo ed univoco, dell'esistenza di un diritto o di una determinata situazione giuridica, incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo in quanto rivelatrici dell'effettiva volontà del giudice. (nella specie, in base al principio che precede, la suprema Corte ha reputato che la declaratoria di decadenza dalla proroga legale, contenuta in dispositivo, comportasse anche la risoluzione del rapporto per grave inadempimento, tenuto conto che ne costituiva il presupposto e che era stata chiaramente enunciata in motivazione). (Conf 3073/80, mass n 406832; (Conf 601/79, mass n 396742; (Conf 1020/76, mass n 379675; (Conf 754/75, mass n 374111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)