Sez. 2, Sentenza n. 1020 del 20/03/1976 (Rv. 379675 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PORTATA PRECETTIVA - ENUNCIAZIONI CONTENUTE NELLA MOTIVAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PORTATA PRECETTIVA - ENUNCIAZIONI CONTENUTE NELLA MOTIVAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle deliberazioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali, se risultano intese a dare atto, ex professo ed in modo univoco, dell'esistenza di un diritto o di una determinata situazione giuridica, incidono sul momento precettivo della pronuncia e debbono considerarsi integrative del contenuto formale del dispositivo, nel quale non sia fatta esplicita menzione del diritto o della situazione che formarono oggetto dello accertamento. (V 727/73, mass n 362933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)