Sez. 3, Sentenza n. 771 del 18/03/1971 (Rv. 350588 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
La mancata indicazione dell' ufficio del registro presso il quale e stato effettuato il deposito per il caso di soccombenza non incide sul soddisfacimento dell'esigenza cui e preordinata la menzione della bolletta nella copia del ricorso notificata al Presidente. (V 115'70, mass n 344844' 2181'67, mass n 329338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)