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Sez. 3, Sentenza n. 771 del 18/03/1971 (Rv. 350588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*

La mancata indicazione dell' ufficio del registro presso il quale e stato effettuato il deposito per il caso di soccombenza non incide sul soddisfacimento dell'esigenza cui e preordinata la menzione della bolletta nella copia del ricorso notificata al Presidente. (V 115'70, mass n 344844' 2181'67, mass n 329338).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)