Sez. U, Sentenza n. 115 del 20/01/1970 (Rv. 344844 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA.*
La menzione della bolletta di versamento del deposito per il caso di soccombenza, da inserirsi nel ricorso per Cassazione a pena di inammissibilita, e diretta a porre il resistente in condizione di accertare l'anteriorita del deposito rispetto alla notifica del ricorso. Tale esigenza deve ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur non essendo stato menzionato l' ufficio del registro presso cui il deposito e stato eseguito, risultino indicati gli altri estremi della bolletta e cioe il numero di essa, l'importo, la sentenza impugnata ed il nome dell'avvocato che ha eseguito il versamento. (V 2181-67, massima n 329338).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)