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Sez. L, Sentenza n. 18844 del 30/08/2010 (Rv. 615170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Inapplicabilità della tutela reale - Licenziamento ex art. 2 legge n. 604/1966 - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Criteri di commisurazione - Ancoraggio alle retribuzioni perdute - Configurabilità - Condizioni - Offerta non accolta della prestazione lavorativa - Necessità.
Stato
decisa il 2010-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 e succ. mod. non produce effetti sulla continuità del rapporto, che deve pertanto considerarsi mai interrotto. Per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva che siano messe a disposizione le "operae" e, cioè, l'offerta, della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 14/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)