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Sez. L, Sentenza n. 11670 del 18/05/2006 (Rv. 589070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento affetto da vizio formale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 - Incidenza sulla continuità del rapporto - Esclusione - Sinallagmaticità delle prestazioni afferenti il rapporto di lavoro - Rilevanza - Diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace - Esclusione - Danno - Quantificazione - Offerta formale delle prestazioni - Necessità - Esclusione - Condotta incompatibile con la volontà di prosecuzione del rapporto - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 non produce effetti sulla continuità del rapporto; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, ciò non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace ma solo il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che, per dare rilievo, ai fini risarcitori, alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro, mediante l'offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stato motivatamente valutato che la società datrice di lavoro non aveva adempiuto all'onere probatorio per limitare le conseguenze risarcitorie inerenti alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato illegittimamente alla lavoratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)