Sez. L, Sentenza n. 13669 del 05/07/2016 (Rv. 640435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento ex art. 2 della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Commisurazione alle retribuzioni perdute - Configurabilità - Condizioni - Offerta della prestazione lavorativa - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della l. n. 604 del 1966 e succ. mod. è inefficace e non produce effetti sulla continuità del rapporto, sicché, per i rapporti non rientranti nell'area della tutela reale, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute ma, data la natura sinallagmatica del rapporto, è necessaria la previa offerta della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 14/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)