Sez. L, Sentenza n. 1761 del 02/03/1999 (Rv. 523775 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Obbligo di corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali - Inosservanza - Applicazione della fiscalizzazione - Esclusione - Obbligo di versare i maggiori contributi ai minimi contrattuali - Esecuzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In mancanza di un esplicito obbligo assunto direttamente nei confronti dei dipendenti o dello stesso istituto previdenziale, l'inosservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del settore di attività dell'impresa comporta l'inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e non già l'obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 783
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)