diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1761 del 02/03/1999 (Rv. 523775 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Obbligo di corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi contrattuali - Inosservanza - Applicazione della fiscalizzazione - Esclusione - Obbligo di versare i maggiori contributi ai minimi contrattuali - Esecuzione.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523775-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

In mancanza di un esplicito obbligo assunto direttamente nei confronti dei dipendenti o dello stesso istituto previdenziale, l'inosservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del settore di attività dell'impresa comporta l'inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e non già l'obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 783

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)