Sez. U, Sentenza n. 1050 del 04/02/1997 (Rv. 502197 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Requisiti richiesti dalla legge n. 860 del 1956 - Numero massimo di dipendenti - Accertamento - Impiegati amministrativi - Computabilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Nel computo dei dipendenti rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, in relazione ai parametri fissati dalla legge 23 luglio 1956 n. 860, devono essere inclusi anche gli impiegati addetti a mansioni amministrative, atteso che questi operano sotto la guida e la direzione dell'imprenditore e, pur non partecipando direttamente all'attività produttiva, sono addetti ad operazioni ausiliarie ed indispensabili alla lavorazione ed alla resa del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 23/07/1956 num. 860 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)