Sez. 2, Sentenza n. 6987 del 21/12/1988 (Rv. 461182 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - LIMITAZIONI PROBATORIE - PORTATA - DEDUZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEL NEGOZIO COME FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - LIMITAZIONI PROBATORIE - PORTATA - DEDUZIONE DA PARTE DI UN TERZO DEL NEGOZIO COME FATTO STORICO - ESCLUSIONE.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale sia richiesta la Forma scritta, operano solo quando il negozio sia invocato come tale, e cioè come fonte di diritti e di obblighi fra le parti contraenti, e non pure quando esso sia dedotto da un terzo come fatto storico da cui si vogliono far discendere conseguenze riflesse influenti sulla decisione. (Conf 3351/87, mass n 452389; (Conf 363/82, mass n 418060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)