Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 02/07/1997 (Rv. 505666 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Necessità - Conseguenze in tema di prova - Limiti - Contratto concluso con la P.A. - Prova per testi della sua esistenza - Come fonte di diritti ed obblighi tra le parti - Ammissibilità Esclusione - Come semplice fatto storico influente sulla decisione - Ammissibilità - Sussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"
Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2725 cod. civ. in relazione ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (quali, ad esempio, quelli relativi a prestazione d'opera professionale stipulati con la pubblica amministrazione), opera esclusivamente nel caso in cui il contratto "de quo" sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, quale fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne evochi la esistenza come mero fatto storico influente sulla decisione, e ne risulti la stipula tra una sola delle parti del processo ed un terzo (la P.A.), senza che possa, ancora, ritenersi rilevante la necessità, per la validità dei detti contratti, di una preventiva delibera del competente organo dell'ente locale (se tale era stata la P.A. contraente) essendo sufficiente, ai fini dell'accertamento della loro esistenza, l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, deducibile dal contenuto stesso della prova testimoniale, che ben può implicitamente inferirne la regolarità formale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)