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Sez. L, Sentenza n. 10353 del 28/05/2004 (Rv. 573271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Disciplina legislativa - Deroghe da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Limiti - Deroghe da parte della contrattazione aziendale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In materia di orario di lavoro, alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello è in ogni caso consentito derogare in meglio alla legislazione in materia, come pure introdurre articolazioni diverse dell'orario di lavoro ivi previsto, mentre la contrattazione collettiva aziendale può poi derogare in melius rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, quantomeno in difetto di inderogabili regole di competenza e di espliciti divieti di deroghe migliorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto migliorativo, e quindi valido l'accordo integrativo aziendale in materia di trasporto laddove introduceva la quantificazione di un orario medio giornaliero distinto per i servizi urbani ed extraurbani).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)