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Sez. L, Sentenza n. 15419 del 04/12/2000 (Rv. 542409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Disciplina - Determinazione da parte del legislatore dei limiti di durata massima della giornata e della settimana lavorativa parametrati alla settimana di calendario - Deroghe da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Dalla lettura logico - sistematica della legislazione in materia di orario di lavoro si desume che, come regola generale, la settimana di calendario costituisce il parametro di riferimento dell'orario massimo normale sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione all'intera settimana lavorativa (rispettivamente corrispondenti ad 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923, conv. nella legge n. 473 del 1925, e quest'ultimo ridotto a 40 ore di lavoro effettivo dall'art. 13 della legge n. 196 del 1997). Peraltro, è consentito alla contrattazione collettiva sia derogare "in melius" ai suddetti limiti, sia parametrare l'orario così individuato nell'ambito di una settimana non coincidente con quella di calendario ma invece con quella corrente da un riposo ad un altro ovvero anche nell'ambito di un periodo più lungo (facoltà che è stata legislativamente riconosciuta in favore dell'autonomia collettiva solo con l'art. 13 della legge n. 196 del 1997 cit.). Tuttavia, la legittimità di tale contrattazione collettiva è subordinata ad alcune condizioni. Infatti, per la disciplina antecedente alla legge n. 196 del 1997, tale legittimità presupponeva il rispetto continuo e costante - e cioè in riferimento ad ogni singola giornata di esecuzione dell'attività lavorativa e ad ogni periodo di sette giorni lavorativi - dei limiti temporali (di 8 ore giornaliere e 48 settimanali) fissati dalla legislazione all'epoca vigente a garanzia della salute del lavoratore; in base all'art. 13 della legge n. 196 del 1997 cit. invece, l'ammissibilità della fissazione convenzionale dell'orario normale settimanale in termini ridotti rispetto al limite legale delle 40 ore (limite, la cui osservanza è consentita con il criterio della cosiddetto media multiperiodale e, cioè, in termini più flessibili) è condizionata al rispetto del limite delle 8 ore giornaliere in quanto, ancorché la nuova normativa non contenga alcuna disposizione in merito all'orario normale massimo giornaliero, è da escludere che la contrattazione collettiva possa derogare al suddetto limite, in considerazione sia della rilevanza costituzionale della durata massima della giornata lavorativa sia dell'autonomia - e non alternatività - dell'orario giornaliero rispetto all'orario settimanale. (In base ai suddetti principi la S.C. ha respinto la domanda proposta da un dipendente dell'ARIN - già AMAN - tendente ad ottenere un computo più favorevole del lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 13, Decreto Legge 29/09/1998 num. 335, Legge 20/11/1998 num. 409, Costituzione art. 36 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)