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Sez. 3, Ordinanza n. 6591 del 08/05/2002 (Rv. 554231 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Diffamazione tramite "internet" - Immissione delle notizie diffamatorie in un sito "web" - Lesione del diritto alla reputazione di persona giuridica - Controversie relative al risarcimento del danno, patrimoniale e morale - Giudice territorialmente competente "ex" art. 20 cod. proc. civ. - Individuazione - Coincidenza con il domicilio della persona offesa - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554231-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica ("internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)