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Sez. 1, Ordinanza n. 18665 del 23/09/2005 (Rv. 583198 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Lesione alla reputazione mediante notizie diffuse da agenzia di stampa - Azione di risarcimento del danno - Individuazione del "forum commissi delicti" - Inapplicabilità dei criteri relativi alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa periodica - Domicilio del soggetto offeso - Rilevanza.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583198-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di notizie trasmesse da un'agenzia di stampa, il "forum commissi delicti", ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., non può essere identificato nel luogo in cui la notizia diffamatoria è stata resa pubblica attraverso la stampa. L'inesistenza di un periodico o testata in senso materiale e la circostanza che i dispacci di agenzia vengono notoriamente trasmessi per via telematica, vuoi sul territorio nazionale vuoi all'estero, rendendo contestuale la ricezione delle notizie da parte degli abbonati, rendono infatti inapplicabile la presunzione di priorità temporale della pubblicità delle stesse nel luogo in cui vengono diffuse, che è alla base, in caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa periodica, dell'individuazione del giudice competente con quello del luogo in cui il periodico viene stampato. Trattandosi di un evento dannoso "a raggiera" e "contestuale", trovano invece applicazione i principi elaborati in riferimento all'illecito commesso con l'impiego di strumenti di comunicazione a diffusione multipla e generalizzata, che conducono ad identificare il "forum commissi delicti" nel luogo in cui si sono verificati i danni, patrimoniali e non, derivanti dall'evento diffamatorio, ovvero nel luogo in cui il soggetto offeso aveva il proprio domicilio all'epoca del fatto; il domicilio, infatti, in quanto sede principale degli affari e degli interessi, rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione, essendo il relativo pregiudizio intimamente correlato all'ambiente economico e sociale in cui l'offeso medesimo vive ed opera, sicchè solo con la percezione del contenuto diffamatorio delle notizie in quel determinato contesto prende concretamente vita il processo di svalutazione dell'immagine del soggetto anzidetto, tale da determinare un danno per quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)