Sez. L, Sentenza n. 6736 del 14/11/1986 (Rv. 448869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONCENTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE SU ALCUNI PRODOTTI CON CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ALTRI - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONCENTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE SU ALCUNI PRODOTTI CON CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ALTRI - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Il licenziamento collettivo - che costituisce una fattispecie autonoma di recesso rispetto al licenziamento individuale - presuppone una scelta dell'imprenditore - insindacabile nel merito - attinente ai limiti quantitativi della sua attività economica e quindi implica una stabile riduzione di quest'ultima sì da rendere necessaria (con rapporto di causa ad effetto) la riduzione del numero dei dipendenti con la soppressione di un certo numero di posti di lavoro, e non sussiste per il solo fatto che l'imprenditore abbia scelto di concentrare l'attività aziendale su alcuni prodotti e di por fine invece alla produzione di altri, rientrante nella previsione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 quale licenziamento per giustificato motivo obiettivo in quanto attinente alle esigenze dell'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro. (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)