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Sez. 5, Sentenza n. 5356 del 10/03/2006 (Rv. 587767 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di liquidazione fondato su sentenza non impugnata - Impugnazione - Deduzione della mancata conoscenza della sentenza - Condizioni - Mancata costituzione in giudizio del contribuente - Avvenuta impugnazione della sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587767-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, fondato su una sentenza non impugnata, presuppone che il contribuente, il quale deduca di non aver avuto conoscenza della sentenza, non fosse costituito nel giudizio in cui la stessa è stata pronunciata, e che, avutane conoscenza, l'abbia impugnata, in quanto solo l'esperimento vittorioso dell'impugnazione può riflettersi sulla legittimità dell'atto di liquidazione. Tale conclusione discende necessariamente dal principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione - sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. ed applicabile al processo tributario per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - nonché dall'art. 38, comma terzo, del medesimo d.lgs. n. 546, il quale, adattando al processo tributario la disciplina dell'art. 327 cod. proc. civ., fa decorrere il termine annuale per l'impugnazione della sentenza dalla conoscenza della stessa, qualora la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)