diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6724 del 14/06/1995 (Rv. 492858 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Disciplina ex art. 72, comma secondo, D.lgs. n. 546 del 1992 - Ostatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492858-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Le disposizioni dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione - decorrente dal momento di pubblicazione della sentenza - trovano applicazione anche nel procedimento tributario, ai fini della disciplina temporale dei gravami avverso le decisioni delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, senza che vi ostino le prescrizioni sulla comunicazione (art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) delle decisioni stesse, ad opera dell'Ufficio, e la correlazione all'esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi di impugnazione. All'applicabilità di tale principio non osta la disposizione dell'art. 72, comma secondo, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (nel testo modificato dal D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427) circa l'inapplicabilità dell'art. 327, comma primo, cod. proc. civ. "per i termini di impugnazione delle decisioni di primo e secondo grado e, in ogni caso, per le controversie pendenti", essendo l'operatività di tale norma legata all'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali (art. 72, comma primo) differito al primo ottobre 1995 (art. 15, comma primo bis del D.L. 29 aprile 1994 n. 260 nel testo modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1994 n. 413) e non essendo possibile attribuire alla disposizione stessa una valenza generale, profondamente innovativa del sistema, trattandosi di norma dettata in funzione di esigenze specifiche, correlata alla situazione transitoria da regolare e che in nessun caso può essere utilmente invocata al di fuori del contesto considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 27/06/1994 num. 413, Decreto Legge 29/04/1994 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)