Sez. 5, Sentenza n. 4333 del 26/03/2002 (Rv. 553297 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado da parte della segreteria della commissione - Esclusione - Dalla notificazione della sentenza a richiesta di parte - Configurabilità - Difetto di notificazione della sentenza - Termine ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
In materia di contenzioso tributario, il termine breve per l'impugnazione decorre per effetto non già della comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della commissione bensì soltanto della notificazione della sentenza eseguita a richiesta di parte; in difetto di detta notificazione trova quindi applicazione il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 38, comma terzo, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)