diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4240 del 02/05/1994 (Rv. 486449 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Consecutività del fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile all'amministrazione controllata od al concordato preventivo - Atti posti in essere dal socio nell'ambito di rapporti personali - Revocatoria - Computo a ritroso del "periodo sospetto" - Riferimento temporale.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486449-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

In tema di revocatoria "ex" art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed al fine del computo a ritroso del "periodo sospetto", la dichiarazione del fallimento rileva non quale atto di apertura della relativa procedura, ma per la sua natura di accertamento del dissesto del debitore; pertanto, ove detto accertamento sia retrodatabile al giorno in cui l'imprenditore sia stato ammesso all'amministrazione controllata od al concordato preventivo, in ragione della consecutività del fallimento rispetto a tali precedenti procedimenti (in quanto dipendente non da vicende sopravvenute, ma dal riscontro "ab origine" d'irreversibile situazione di insolvenza), dalla data stessa occorre risalire per l'indicato computo. Questo principio, nel caso di fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile (art. 147 della legge fallimentare), opera anche con riguardo agli atti posti in essere dal socio medesimo nell'ambito di rapporti personali, tenendosi conto che il suo fallimento discende dall'insolvenza della società ed implica il concorso tanto dei creditori sociali quanto di quelli personali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)