Sez. 1, Sentenza n. 189 del 05/01/1995 (Rv. 489581 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Procedura di fallimento - Successione a quella di amministrazione controllata - Computo a ritroso del periodo sospetto - Inizio - Data.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, nella ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fallimentare inizia dalla data del decreto di ammissione alla amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)