Sez. L, Sentenza n. 13558 del 02/11/2001 (Rv. 549959 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Versamenti effettuati dal datore di lavoro in base al contratto collettivo mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo - Natura retributiva - Conseguenze - Computabilità nelle indennità di fine rapporto - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Avendo i trattamenti pensionistici integrativi aziendali natura di retribuzione differita, analoga natura retributiva, ai fini del computo nelle indennità di fine rapporto, deve essere riconosciuta anche ai versamenti effettuati dal datore di lavoro, in osservanza di obbligo derivante da contratto collettivo, mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione di un trattamento pensionistico integrativo. (Fattispecie relativa alla previdenza aziendale prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti della RAI).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)